Chirurgia generale

In tema di responsabilità civile nell’attività medico chirurgica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione sanitaria deve allegare l’inadempimento del professionista, che consiste nell’aggravamento della situazione patologica del paziente. È invece onere dell’obbligato – sia esso il sanitario o la struttura – la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

L’errato intervento chirurgico, che esso consista in una inadeguata pianificazione ovvero in una errata esecuzione tecnica dell’intervento, comporta il diritto del paziente al risarcimento del danno subito.

Le principali casistiche di errore sanitario esistenti nell’ambito della chirurgia generale sono: la perforazione degli organi, l’amputazione, l’appendicite, la chirurgia della tiroide, le lesioni dei vasi sanguigni, la colonscopia, l’isterectomia e istero-annessiectomia, la diverticolite acuta, la laparoscopia e la colecistectomia laparoscopia.

Costituiscono invece campi di approfondimento più specifici gli errori chirurgici che avvengono nell’ambito della cardiologia (intervento di Bypass, pacemaker, cateteri, defribrillatori, infarto del miocardio, dissezione o dissecazione aortica) e della neurologia (tumore vertebrale, tumore al cervello, stenosi vertebrale, sindrome del tunnel carpale, lesione dei nervi, instabilità vertebrale e spondilolistesi, ernia discale, cauda equina, aneurisma cerebrale).

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